Capannoni Mobili Senza Concessione Edilizia
I capannoni mobili senza concessione edilizia consentono di semplificare le pratiche burocratiche, snellendole e velocizzandole.
Ciò è particolarmente utile per le aziende che necessitano di spazio aggiuntivo e vogliono svincolarsi da attese che possono compromettere l’andamento produttivo.
Dunque risulta indispensabile capire cos’è una concessione edilizia, qual è la normativa relativa ai capannoni mobili e quali permessi sono necessari per la loro installazione.
Cos’è una concessione edilizia
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È opportuno innanzitutto fare chiarezza su cos’è una concessione edilizia.
Si tratta di un permesso rilasciato da un Comune o un ente governativo.
Esso consente di eseguire lavori di edilizia: costruire o trasformare opere edili in un determinato territorio.
Tale concessione sostituisce la licenza edilizia tramite la legge n.10 del 1977.
Con il Testo Unico 380/2001, a sua volta, essa viene sostituita dal permesso di costruire.
Ad oggi è quest’ultimo che disciplina le trasformazioni urbanistiche, pur rimanendo la concessione edilizia il termine più usuale.
La normativa D.L. 133/2014, convertita in L. 164/2014, specifica la classificazione di quelle attività che necessitano il rilascio del permesso.
Più nello specifico, esso è obbligatorio per interventi di:
- Nuova costruzione
- Ristrutturazione urbanistica
- Ristrutturazione edile
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La stessa normativa poi lascia a ciascuna Regione la prerogativa di introdurre ulteriori categorie soggette all’obbligo, chiaramente per ciò che riguarda il relativo territorio di competenza.
L’ottenimento della concessione edilizia (o permesso di costruire) si attiene ad un iter burocratico ben definito.
In particolare, è necessario che l’interessato (il proprietario o l’avente titolo) presenti la domanda allo Sportello Unico per l’Edilizia.
Essa deve contenere:
- L’attestazione di legittimazione
- Una dichiarazione attestante la conformità delle opere alla normativa vigente
- I progetti relativi all’intervento che si vuole operare
Dalla presentazione della domanda decorrono al massimo 10 giorni per la designazione del Responsabile del procedimento.
Egli si occupa di: verificare l’effettiva conformità del progetto presentato alla normativa, di valutare la documentazione ed eventualmente richiedere di integrarla (quando risulta necessario).
Dal momento in cui l’istanza viene presentata, l’amministrazione dispone di 60 giorni per accoglierla o respingerla.
Se in questo periodo temporale il Responsabile ritiene necessaria l’integrazione di documentazione aggiuntiva, i 60 giorni decorrono dalla presentazione della stessa.
Entro questo periodo, il Responsabile del procedimento formula la proposta di provvedimento, adottata dal Dirigente entro 30 giorni.
Trascorsi i termini suddetti, l’amministrazione deve esprimersi.
Se non lo fa è possibile dare avvio ai lavori edili, con una sola eccezione.
Infatti, ciò non è concesso se il progetto presentato è soggetto a vincoli ambientali, culturali o paesaggistici.
Scaduto il permesso, non è possibile completare o modificare l’opera edilizia: è necessario ottenere una nuova autorizzazione amministrativa.
La concessione edilizia richiede un investimento variabile: il costo cambia in base all’entità delle trasformazioni edilizie o urbanistiche che s’intendono operare sul territorio.
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Normativa capannoni mobili
A questo punto si può approfondire la questione della normativa relativa ai capannoni mobili.
Essa risulta essere molto semplificata rispetto al caso precedente.
Infatti, la concessione edilizia non è necessaria per tutte quelle strutture caratterizzate da natura temporanea e mobile.
Ciò vuol dire che per l’installazione di un capannone in pvc non si deve ricorrere all’iter burocratico relativo al permesso di costruire, se si tratta di una soluzione non definitiva e stabile nel lungo periodo.
Ciò in quanto tutte le costruzioni amovibili rientrano nell’edilizia libera.
Dunque, è possibile ottenere un deposito, un ricovero strumenti e mezzi, un’area commerciale o una stalla senza concessione edilizia.
Detto ciò, va specificato che risultano necessarie ulteriori autorizzazioni, seppur molto più rapide e facili da ottenere.
Si tratta di una semplificazione appositamente pensata per agevolare le aziende.
Infatti esse, necessitando di spazio coperto aggiuntivo per la propria attività, possono usufruirne in tempistiche che non compromettono l’andamento produttivo.
Per quanto riguarda la normativa fiscale, il capannone in telo è soggetto ad imposta municipale unica.
Ciò implica che il titolare è tenuto a versare l’Imu, in base alla categoria di appartenenza del proprio capannone mobile.
Per calcolare l’imposta bisogna:
- Identificare la rendita catastale riportata sul rogito;
- Aggiungere una rivalutazione del 5%;
- Moltiplicare il risultato dell’operazione con l’aliquota Imu fissata dal Comune di pertinenza.
Quali permessi per l’installazione di un capannone mobile
Introdotto il discorso, si può approfondire la questione dei permessi necessari per l’installazione di un capannone mobile.
Come accennato precedentemente, l’iter burocratico è semplificato e rapido.
Infatti, è sufficiente presentare al Comune di residenza la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
Si tratta di una dichiarazione in cui il proprietario (o il titolare) manifesta la propria intenzione di installare il capannone in telo.
Al giorno d’oggi essa può essere inviata esclusivamente in modo telematico: non è più concessa la forma cartacea.
Si può inviare direttamente, quindi dall’interessato in prima persona, oppure tramite un intermediario abilitato (ad esempio un’associazione di categoria).
Presentata la S.C.I.A., è possibile da subito avviare l’installazione.
Entro 60 giorni dall’invio, avviene il controllo da parte del SUAP e degli Enti e Uffici della PA preposti.
Lo scopo è quello di verificare la completezza delle informazioni e, in caso, di richiedere documentazione aggiuntiva.
In alcuni casi, risulta necessario anche un altro permesso: la D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività).
Esso è obbligatorio nei casi in cui i capannoni mobili implicano delle modifiche significative o sono soggetti a vincoli paesaggistici.
La D.I.A. dev’essere presentata allo Sportello Unico per l’Edilizia o al Comune e deve contenere:
- Un progetto grafico con situazione attuale e quella futura
- Una relazione tecnica: descrizione delle opere da compiersi e riferimenti normativi
- L’assunzione di responsabilità del progettista
Una volta effettuata la presentazione, essa si ritiene approvata dopo 30 giorni dalla data in cui è stata presentata.
Dunque, è possibile procedere con l’installazione del capannone in pvc.
Infatti, La D.I.A. segue il meccanismo del silenzio-assenso.
Ciò vuol dire che, comunicata alla pubblica amministrazione la propria intenzione ad avviare l’attività e decorsi 30 giorni, non è necessario ricevere delle comunicazioni per poter avviare i lavori.
Di significativa importanza è che essi non inizino prima dei 30 giorni e né dopo un anno, per concludersi entro 3 anni massimo.
Se vengono riscontrate irregolarità e difformità rispetto alla normativa, il Comune può ordinare la rimozione della struttura e il ripristino della situazione precedente.