CBAM 2026: soglia delle 50 tonnellate, dichiarante autorizzato e certificati dal 2027

Cbam

Con l’avvio del periodo definitivo il 1° gennaio di quest’anno, il meccanismo europeo di adeguamento del carbonio alle frontiere ha smesso di essere un adempimento di rendicontazione trimestrale ed è diventato una condizione di accesso alla dogana.

Il CBAM, disciplinato dal regolamento (UE) 2023/956 e modificato dalle semplificazioni introdotte con il regolamento (UE) 2025/2083, riguarda le importazioni di cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno provenienti da Paesi terzi.

L’anno in corso serve a costruire i dati, mentre l’esborso arriva nel 2027, quando si aprirà la vendita dei certificati e andrà presentata la prima dichiarazione annuale. Le aziende che hanno trattato il 2026 come una prosecuzione del periodo transitorio rischiano di trovarsi senza le informazioni necessarie a compilarla.

Come si calcola la soglia delle 50 tonnellate nel CBAM 2026

La semplificazione più rilevante introdotta l’anno scorso ha sostituito il vecchio criterio basato sul valore doganale, che esentava le spedizioni sotto i 150 euro, con una soglia di massa che guarda al cumulo annuo per singolo importatore. Chi nel corso dell’anno civile importa meno di 50 tonnellate di massa netta di merci rientranti nel perimetro resta fuori da tutti gli obblighi, senza doversi registrare né acquistare certificati.

Il parametro è stato calibrato dalla Commissione per escludere circa il 90% degli importatori mantenendo nel campo di applicazione il 99% delle emissioni incorporate, dato che il grosso dei volumi fa capo a un numero ristretto di operatori.

Va però chiarito che la soglia si calcola sommando tutte le importazioni dell’anno e tutte le categorie merceologiche coperte, per cui un’azienda che acquista piccoli quantitativi di profilati, viteria e componenti in alluminio da fornitori diversi può superarla senza rendersene conto.

Restano fuori da questo meccanismo l’energia elettrica e l’idrogeno, per i quali l’autorizzazione è sempre necessaria a prescindere dai quantitativi. Il regolamento ha inoltre previsto un sistema antielusione che colpisce gli accordi commerciali privi di reale giustificazione economica, costruiti per frazionare le importazioni tra più soggetti e restare sotto soglia, condotte che l’autorità può qualificare come violazione grave.

Status di dichiarante CBAM autorizzato e gestione delle operazioni doganali

Chi prevede di superare le 50 tonnellate deve possedere lo status di dichiarante CBAM autorizzato, che in Italia viene rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli attraverso il registro europeo. La deroga transitoria che consentiva di continuare a importare in attesa della decisione, a condizione di aver presentato domanda entro il 31 marzo 2026, si è ormai esaurita, per cui oggi chi si trova sopra soglia senza autorizzazione non può sdoganare merce CBAM.

La questione non riguarda soltanto gli importatori diretti, perché anche il rappresentante doganale indiretto che opera per conto di un soggetto extraeuropeo assume il ruolo di dichiarante e deve quindi essere autorizzato. Diverse aziende hanno scoperto il problema al primo fermo in dogana, quando la dichiarazione è stata respinta per l’assenza del numero di conto CBAM.

Sul piano operativo, la dichiarazione doganale prevede codici documento dedicati, con il codice Y128 riservato all’indicazione del numero di conto del dichiarante autorizzato e il codice Y137 utilizzato quando si applica l’esenzione de minimis. Il monitoraggio progressivo dei quantitativi importati diventa quindi un’attività da presidiare durante l’anno, perché il superamento della soglia obbliga a presentare domanda prima che avvenga e non dopo.

Dati sulle emissioni incorporate e rapporto con i fornitori extraeuropei

Il calcolo delle emissioni incorporate rappresenta la parte più laboriosa dell’intero adempimento, dal momento che richiede informazioni sull’impianto di produzione estero, sui processi impiegati e sull’eventuale prezzo del carbonio già corrisposto nel Paese di origine, importo che può essere detratto dal numero di certificati da restituire. Questi dati provengono dal fornitore e devono essere verificati da un organismo accreditato.

Quando la documentazione non arriva o non regge la verifica, l’importatore deve applicare i valori predefiniti pubblicati dalla Commissione, costruiti in modo cautelativo sulle prestazioni degli impianti meno efficienti del Paese esportatore. La differenza rispetto ai dati reali si traduce in certificati aggiuntivi da acquistare, con un aggravio che nelle forniture di acciaio da alcune aree può risultare consistente.

Conviene quindi intervenire sui contratti di acquisto, inserendo clausole che obblighino il fornitore a trasmettere i dati nei formati richiesti entro termini definiti, con eventuali meccanismi di indennizzo in caso di inadempienza. Per le forniture strategiche alcune aziende hanno iniziato a valutare il fornitore anche sulla base della qualità dei dati emissivi che è in grado di produrre, parametro che incide direttamente sul costo finale della merce.

Un’attenzione particolare meritano i prodotti composti, nei quali la componente soggetta al meccanismo va isolata dal resto, e i flussi che transitano per Paesi intermedi, dove occorre risalire all’impianto in cui è avvenuta la fusione e la colata.

Certificati CBAM dal 2027, prezzo e obbligo di copertura trimestrale

La vendita dei certificati prenderà avvio il 1° febbraio 2027 su una piattaforma centrale comune gestita a livello europeo, e riguarderà anche le emissioni relative alle merci importate nel corso di quest’anno. Ogni certificato corrisponde a una tonnellata di anidride carbonica equivalente incorporata nelle merci.

Il prezzo segue l’andamento delle quote del sistema europeo di scambio delle emissioni, con un criterio di calcolo che per le importazioni del 2026 si basa su una media trimestrale e che dal 2027 passa alla media settimanale dei prezzi di chiusura delle aste, pubblicata sul registro. Non esiste un mercato secondario, perché i certificati non possono essere ceduti tra operatori privati, condizione che impedisce qualsiasi strategia di acquisto anticipato a prezzi favorevoli attraverso terzi.

Dal 2027 scatta inoltre l’obbligo di mantenere sul proprio conto, alla fine di ogni trimestre, un numero di certificati pari ad almeno il 50% delle emissioni incorporate nelle merci importate dall’inizio dell’anno, percentuale ridotta rispetto all’80% previsto dal testo originario. Il vincolo produce un effetto sulla liquidità che le funzioni finanziarie devono inserire nelle previsioni di cassa, perché l’uscita monetaria precede di diversi mesi la presentazione della dichiarazione.

Dichiarazione annuale, sanzioni e riduzione delle quote gratuite

La prima dichiarazione annuale, riferita alle importazioni effettuate nel 2026, va presentata entro il 30 settembre 2027 e non entro il 31 maggio come prevedeva la disciplina iniziale, con contestuale restituzione dei certificati corrispondenti alle emissioni dichiarate. Ogni bolletta doganale emessa quest’anno confluirà in quel documento, motivo per cui l’archivio delle spedizioni va organizzato adesso e non a ridosso della scadenza.

Il regime sanzionatorio prevede importi commisurati alle tonnellate di emissioni non coperte da certificati, con maggiorazioni per chi ha importato in assenza di autorizzazione, e in quest’ultimo caso l’autorità determina d’ufficio le emissioni relative al periodo di irregolarità. La sanzione si somma all’obbligo di acquistare comunque i certificati dovuti.

Sul piano industriale il meccanismo va letto insieme alla riduzione progressiva delle quote gratuite assegnate agli impianti europei dei settori coperti, percorso che procede parallelamente all’entrata a regime degli obblighi sulle importazioni. Per le imprese manifatturiere che acquistano semilavorati extraeuropei, il costo del carbonio incorporato diventa una voce stabile del prezzo di approvvigionamento, da confrontare con le alternative di fornitura interne all’Unione quando si rinegoziano i contratti pluriennali.

Potrebbero interessarti anche...