Bonus carburanti autotrasporto: calcolo, domanda e importi

bonus carburanti

Il rincaro del gasolio innescato dalla crisi dello Stretto di Hormuz ha spinto il Governo ad affiancare al taglio delle accise un secondo intervento, riservato alle imprese che muovono merci e persone su strada e costruito come rimborso parziale del maggior costo sostenuto. Il bonus carburanti autotrasporto ha ricevuto la propria disciplina con il decreto firmato da Infrastrutture, Economia e Ambiente il 23 maggio 2026 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 167 del 21 luglio.

Mancano soltanto le date, perché la piattaforma telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli deve ancora essere aperta e la finestra di trasmissione verrà stabilita da un successivo decreto direttoriale. Tutto il resto è già scritto, dalla percentuale di copertura ai requisiti dei veicoli, e le imprese possono quindi lavorare sul fascicolo documentale senza attendere altri passaggi.

Chi gestisce flotte pesanti ha interesse a muoversi con anticipo per una ragione pratica, dato che le associazioni di categoria indicano come probabile una finestra di due settimane a settembre e la ricostruzione dei rifornimenti su sei mesi richiede tempo. La dotazione, cresciuta a ogni proroga fino a 364,1 milioni di euro, viene ripartita tra tutti gli ammessi in proporzione alle richieste presentate.

Calcolo del credito d’imposta sul gasolio e periodo agevolato

Alla base del conteggio si trova un confronto con il passato recente, perché il decreto assume come termine di paragone il prezzo medio del gasolio rilevato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica nel mese di febbraio 2026, fissato in 1,70087 euro al litro IVA inclusa. Soltanto la spesa eccedente quella soglia entra nel calcolo, e su di essa il credito riconosce una copertura massima del 70 per cento.

Quel tetto non è una scelta discrezionale del legislatore nazionale, visto che riprende il limite ammesso dalla comunicazione della Commissione europea C(2026) 2593 del 5 maggio 2026, il quadro temporaneo sugli aiuti di Stato adottato per la crisi mediorientale, entro il quale la misura risulta compatibile con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Al momento della compilazione l’importo viene determinato dal sistema senza intervento dell’impresa, che si limita a caricare i dati richiesti. La formula moltiplica per 0,70 la differenza tra il totale del carburante rimborsabile comprensivo di IVA e il valore ottenuto moltiplicando i litri acquistati per 1,70087 euro, e divide poi il risultato per 1,22 così da esprimere il credito al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

Quanto all’arco temporale, sono agevolati i rifornimenti effettuati tra marzo e agosto 2026, con gli ultimi due mesi entrati grazie a due interventi ravvicinati, il decreto legge 133/2026 del 27 luglio per luglio e il decreto legge 139/2026 del 5 agosto per agosto. Le risorse hanno seguito lo stesso percorso incrementale, passando da 300 milioni a 322 e infine a 364,1 milioni di euro destinati sia al comparto merci sia a quello passeggeri.

Quanto vale il bonus per ogni litro di gasolio acquistato

Espresso in centesimi al litro, il beneficio dipende interamente dal prezzo medio pagato e cresce in modo lineare via via che quel valore si allontana dal riferimento di febbraio. La tabella riporta il credito unitario e il corrispondente recupero su un volume di diecimila litri, calcolati applicando la formula ministeriale.

Prezzo medio pagato (IVA inclusa) Credito per litro Credito su 10.000 litri
1,75 euro 2,8 centesimi 282 euro
1,85 euro 8,6 centesimi 856 euro
1,95 euro 14,3 centesimi 1.429 euro
2,05 euro 20,0 centesimi 2.003 euro
2,15 euro 25,8 centesimi 2.577 euro

Un esempio aiuta a inquadrare l’ordine di grandezza per una realtà di dimensioni contenute: un’impresa che nel semestre ha rifornito venticinquemila litri a una media di 1,98 euro, per 49.500 euro documentati in fattura, matura un credito teorico di circa 4.005 euro. Il dato resta appunto teorico, perché l’importo effettivo può essere ridotto quando il totale delle domande ammissibili eccede il plafond disponibile.

Chi ha spuntato condizioni di acquisto migliori della media di mercato rischia invece di restare a mani vuote, dato che il credito si azzera quando il prezzo medio scende al livello di febbraio. Una verifica preliminare sul costo unitario effettivamente sostenuto evita quindi di avviare la raccolta documentale per un risultato nullo.

Imprese beneficiarie e veicoli che danno diritto al bonus carburanti

Il decreto attuativo si rivolge per ora alle sole imprese di autotrasporto merci su strada richiamate dall’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del Testo unico delle accise. In sede di conversione la legge 113/2026 ha allargato la platea alle imprese di trasporto di persone della lettera b) del medesimo articolo e a quelle di noleggio di autobus con conducente disciplinate dalla legge 218/2003, che restano però in attesa di un provvedimento dedicato prima di poter presentare istanza.

Sotto la lettera b) ricadono gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali che gestiscono servizi di trasporto, i titolari di autoservizi di competenza regionale e locale e gli operatori di autoservizi regolari in ambito comunitario, mentre per il noleggio con conducente occorrono i requisiti di accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori. La sede legale o una stabile organizzazione in Italia rappresentano il presupposto comune, e restano escluse le aziende che versavano in stato di difficoltà prima del 28 febbraio 2026, con le deroghe riconosciute dalla Commissione europea a micro e piccole imprese.

Poiché il controllo sull’iscrizione al Registro elettronico nazionale avviene in automatico durante la compilazione, gli operatori esteri con stabile organizzazione in Italia che non risultano iscritti devono passare dall’help desk per ottenere l’abilitazione, comunicando denominazione, partita IVA e indirizzo della sede italiana.

La selezione dei mezzi segue un doppio criterio, dimensionale e ambientale. Danno diritto al credito i veicoli merci con massa complessiva a pieno carico da 7,5 tonnellate in su e gli autobus delle categorie M2 ed M3 destinati a uso di terzi, purché omologati Euro V oppure Euro VI. Rimangono fuori gli autocarri leggeri da 3,5 tonnellate, i minibus da nove posti e ogni mezzo fermo alla classe Euro IV o precedente, secondo l’impostazione già adottata per il gasolio commerciale professionale. Tra i litri conteggiabili rientra pure l’HVO impiegato per alimentare i veicoli ammessi.

Istanza sulla piattaforma ADM e documentazione da predisporre

La trasmissione passa unicamente dal canale telematico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con autenticazione mediante SPID o Carta d’identità elettronica intestata al titolare dell’impresa individuale, al legale rappresentante oppure a un soggetto incaricato, e ogni azienda dispone di una sola istanza. Nella fase di abilitazione non è consentito operare tramite delega, che diventa invece utilizzabile una volta effettuato l’accesso, quando il soggetto autorizzato può nominare un delegato per la compilazione e per gli adempimenti successivi.

Nessuna corsa contro il tempo attende gli operatori, perché il Ministero ha escluso qualsiasi logica da click day: le domande vengono soddisfatte in proporzione e il momento dell’invio non produce effetti sull’esito. Sulla collocazione della finestra le associazioni di categoria ipotizzano il periodo compreso tra il primo e il quindici settembre 2026, con alcune sigle che segnalano un possibile spostamento nella seconda metà del mese, mentre la data vincolante resta quella che il decreto direttoriale pubblicherà sul sito istituzionale.

Sul piano documentale servono i litri di gasolio acquistati per ciascun mese agevolato, HVO compreso e limitati ai soli mezzi ammessi, insieme all’elenco delle targhe, che la piattaforma propone sulla base della disponibilità registrata al 31 agosto 2026 lasciando all’impresa la facoltà di aggiungerne manualmente. Il terzo elemento è il file Excel delle fatture, da compilare seguendo il modello ministeriale con il codice della nazione di emissione, il riferimento SDI, la tipologia CARB oppure NO CARB, l’importo complessivo e la quota di carburante rimborsabile. I rifornimenti saldati con carte netting richiedono il numero preceduto dal suffisso net, quelli documentati da fornitori esteri il numero seguito dalla partita IVA, e ogni scostamento dal tracciato compromette la lettura automatica.

Resta aperta una questione di calendario legata proprio all’ultimo mese agevolato, perché le fatture riepilogative relative a carte carburante e contratti di somministrazione vengono emesse abitualmente dopo il dieci del mese seguente: con la chiusura confermata a metà settembre, i consumi di agosto arriverebbero in tempo utile per pochissimi giorni.

Compensazione con modello F24 e tempi di utilizzo del credito

L’unica modalità di impiego prevista è la compensazione tramite modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, possibile dopo dieci giorni dal riconoscimento del contributo e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. I limiti annuali ordinari fissati dalla legge 244/2007 e dalla legge 388/2000 non trovano applicazione, così che anche gli importi più consistenti possano essere assorbiti senza sbarramenti.

Sul versante impositivo il credito non entra nella formazione del reddito d’impresa e non incide sulla base imponibile IRAP, mentre la cumulabilità con altre agevolazioni riferite alle stesse spese opera entro il limite del costo effettivamente sostenuto. Gli importi vengono approvati dal Ministero con uno o più decreti direttoriali e comunicati contestualmente all’Agenzia delle Entrate, che sblocca la compensazione.

Il punto delicato riguarda la liquidità, perché tra chiusura della finestra, istruttoria, riparto e decreto di concessione trascorrono diverse settimane, e un riconoscimento che arrivasse a ridosso di dicembre lascerebbe a disposizione pochi versamenti su cui utilizzare l’intero importo. Il riparto proporzionale, del resto, dipende anche dalle domande del comparto passeggeri, che attingerà alla stessa dotazione una volta emanato il decreto che lo riguarda.

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