Autoconsumo e configurazioni CER per le aziende: modelli e requisiti

CER per le aziende

La possibilità di valorizzare l’energia rinnovabile prodotta in un sito e consumata in un altro ha cambiato il modo in cui le imprese manifatturiere impostano gli investimenti sul fotovoltaico, perché il vincolo della coincidenza fisica tra punto di produzione e punto di prelievo è stato superato da un meccanismo di condivisione che opera su base contabile. Le CER per le aziende rappresentano una delle strade percorribili, accanto ad altre configurazioni che rispondono a esigenze e vincoli societari differenti.

Il quadro giuridico poggia sul decreto legislativo 199 del 2021, che ha recepito la direttiva europea sulle rinnovabili, e sul decreto ministeriale 414 del 7 dicembre 2023 noto come decreto CACER, successivamente modificato nel maggio 2025 e accompagnato dalle regole operative del Gestore dei Servizi Energetici e dalla disciplina tariffaria definita dall’Autorità di regolazione. La sigla CACER raccoglie l’insieme delle configurazioni ammesse alla condivisione dell’energia rinnovabile, che non si esauriscono nella comunità energetica.

Per un responsabile energia che deve scegliere tra le opzioni disponibili, la differenza sostanziale riguarda tre elementi: chi può partecipare in base alla dimensione dell’impresa, se serve costituire un soggetto giuridico nuovo e quali punti di prelievo possono entrare nel perimetro della configurazione.

Le configurazioni di autoconsumo diffuso ammesse dal decreto CACER

Il meccanismo comune a tutte le formule previste dalla normativa consiste nel calcolo orario dell’energia condivisa, ottenuto confrontando quanto gli impianti della configurazione immettono in rete e quanto i punti di prelievo assorbono nella stessa ora, prendendo il valore minore tra i due. L’energia non viaggia da un’utenza all’altra attraverso cavi dedicati, poiché la rete di distribuzione pubblica continua a svolgere il proprio ruolo e la condivisione produce effetti esclusivamente sul piano della valorizzazione economica.

La prima formula prende il nome di autoconsumatore individuale a distanza e coinvolge un unico cliente finale titolare di almeno due punti di connessione, con gli impianti collocati in aree di cui dispone pienamente.

La seconda, denominata gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente, riguarda soggetti diversi che condividono un edificio oppure un condominio, con la possibilità di aggiungere impianti collocati in altre aree nella disponibilità dei membri. La terza è la comunità energetica rinnovabile, entità autonoma fondata su partecipazione aperta e volontaria che riunisce soggetti anche privi di legami preesistenti.

Accanto a queste tre formule, che richiedono obbligatoriamente fonti rinnovabili, la normativa contempla configurazioni parallele riservate ai clienti attivi che operano anche con fonti diverse, prive però dell’accesso agli incentivi dedicati alla condivisione dell’energia rinnovabile. La scelta tra le alternative dipende dalla struttura societaria dell’impresa e dalla collocazione geografica dei siti produttivi, poiché ciascuna formula porta con sé vincoli propri sul perimetro dei partecipanti.

Requisiti soggettivi delle CER per le aziende e limiti dimensionali

Il vincolo che condiziona più di ogni altro la strategia di un’impresa riguarda la dimensione aziendale, dal momento che soltanto le realtà classificabili come micro, piccole o medie secondo i parametri europei possono entrare nella compagine sociale di una comunità energetica. Chi supera quelle soglie resta escluso dall’adesione, con una sola strada praticabile, quella di operare come produttore terzo che mette a disposizione un impianto senza far parte dell’entità giuridica.

Alle imprese ammesse la normativa chiede inoltre che la partecipazione alla comunità non costituisca l’attività commerciale o industriale prevalente, condizione che riflette la natura non lucrativa dell’entità e che nella pratica non crea difficoltà a un’azienda manifatturiera. Rimangono invece fuori i soggetti la cui attività principale rientra nei codici dedicati alla produzione e alla commercializzazione di energia elettrica.

La comunità nasce come persona giuridica autonoma, generalmente in forma di associazione riconosciuta, cooperativa o consorzio, dotata di uno statuto che ne definisce lo scopo prevalente in termini di benefici ambientali, economici e sociali per i membri o per il territorio di riferimento. La costituzione comporta adempimenti che un gruppo di autoconsumatori non richiede, dalla redazione dello statuto all’apertura della posizione fiscale, elemento che pesa sulla valutazione quando i soggetti interessati sono pochi e già legati da rapporti contrattuali.

Sul fronte della governance, lo statuto deve prevedere il controllo effettivo da parte di soggetti collocati nelle vicinanze degli impianti, requisito che impedisce a un investitore esterno di guidare la comunità pur avendo finanziato la generazione. La ripartizione dei benefici economici tra i membri viene stabilita nel regolamento interno e rappresenta il documento su cui si concentrano le trattative quando alla comunità partecipano imprese con profili di consumo molto diversi tra loro.

Perimetro di cabina primaria, potenza degli impianti e vincoli temporali

Il confine geografico della condivisione coincide con l’area sottesa alla medesima cabina primaria, porzione della rete di distribuzione che raggruppa in genere qualche decina di migliaia di utenze e che non corrisponde ai confini comunali né a quelli provinciali. La verifica preliminare consiste nel controllare, attraverso le mappe pubblicate dai distributori, se i punti di prelievo dei siti aziendali e la posizione prevista per l’impianto ricadano effettivamente sotto la stessa cabina, controllo che a volte esclude stabilimenti separati da poche centinaia di metri.

Ogni impianto inserito nella configurazione non può superare il megawatt di potenza, soglia che rappresenta il limite oltre il quale la generazione resta fuori dal meccanismo di incentivazione dedicato. Il vincolo si applica al singolo impianto, non alla configurazione nel suo complesso, il che consente di aggregare più installazioni sotto la stessa comunità purché ciascuna rispetti il tetto.

Un ulteriore criterio riguarda la data di entrata in esercizio, poiché gli impianti ammessi devono essere entrati in funzione dopo il 16 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto legislativo che ha introdotto la disciplina. Gli impianti già operativi a quella data possono comunque entrare nella configurazione entro il limite del 30% della potenza complessiva, ma ricevono soltanto la componente di restituzione delle voci tariffarie e non la tariffa premio, elemento da considerare quando un’azienda dispone già di un fotovoltaico installato anni prima.

Va segnalato infine che le utenze per le quali risulta attivo il servizio di scambio sul posto non possono entrare nelle configurazioni di autoconsumo diffuso, circostanza che impone una valutazione comparativa prima di rinunciare al vecchio regime per aderire al nuovo.

Gruppo di autoconsumatori e autoconsumo a distanza come alternativa per le grandi imprese

Quando l’azienda supera i parametri dimensionali europei e resta esclusa dalla comunità energetica, la normativa mette a disposizione due strade che conducono agli stessi benefici economici senza gli stessi vincoli soggettivi. Il gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente ammette la partecipazione delle grandi imprese e non richiede la nascita di un soggetto giuridico nuovo, poiché il rapporto tra i partecipanti si regola con un contratto di diritto privato e con il mandato conferito a un referente incaricato dei rapporti con il Gestore.

La formula presuppone che i partecipanti condividano lo stesso edificio, comprese le strutture di natura commerciale o industriale, con la facoltà di includere impianti collocati in altre aree nella piena disponibilità dei membri purché sottese alla medesima cabina primaria. Un’area industriale con più aziende insediate in un unico immobile o in un complesso condominiale rappresenta il caso applicativo per il quale la configurazione è stata pensata.

La seconda alternativa, riservata a un unico cliente finale, permette a un’impresa titolare di più punti di prelievo di installare la generazione dove le condizioni lo consentono e di valorizzarla sui consumi di altre sedi collegate alla stessa cabina primaria. Chi dispone di un capannone con copertura ampia e di uffici o punti vendita nelle vicinanze trova qui la soluzione più diretta, senza dover coinvolgere soggetti terzi né stipulare accordi con altri consumatori. Questa formula sconta però l’esclusione dai contributi in conto capitale, riservati alle comunità energetiche e ai gruppi di autoconsumatori.

Tariffa incentivante sull’energia condivisa e valutazione economica dell’investimento

Il beneficio riconosciuto dal Gestore assume la forma di una tariffa premio calcolata sui megawattora condivisi, erogata per venti anni dalla data di entrata in esercizio e articolata su valori che variano in funzione della potenza dell’impianto, con un ordine di grandezza che si colloca tra sessanta e centoventi euro per megawattora e con maggiorazioni legate alla collocazione geografica dell’installazione.

A questa componente si aggiunge la restituzione di alcune voci tariffarie riconosciuta dall’Autorità di regolazione, che compensa il mancato utilizzo della rete di trasmissione per l’energia condivisa localmente.

L’accesso alla tariffa resta possibile fino al 31 dicembre 2027 oppure fino al raggiungimento dei cinque gigawatt di potenza incentivata su base nazionale, doppio termine che rende opportuno programmare l’iter senza attendere la scadenza formale. Il contributo in conto capitale finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che copriva il quaranta per cento dei costi ammissibili, ha invece chiuso la finestra di presentazione delle domande alla fine di novembre 2025, e le regole approvate nel marzo 2026 riguardano la gestione dei progetti già pervenuti.

Nella valutazione economica di un investimento aziendale la tariffa premio si somma al risparmio generato dall’autoconsumo fisico realizzato in sito, che resta la componente più consistente del ritorno perché evita l’acquisto di energia comprensivo di oneri e imposte. La condivisione virtuale interviene sulla quota di produzione che l’impianto immette in rete perché eccedente rispetto al fabbisogno istantaneo dello stabilimento, quota che nelle aziende con attività concentrata sui giorni feriali raggiunge valori rilevanti nei fine settimana e nei periodi di fermo.

La modellazione preventiva dei profili orari di consumo e di produzione costituisce quindi il passaggio tecnico da cui dipende l’attendibilità del piano economico, perché la quantità di energia condivisa dipende dalla sovrapposizione oraria tra generazione e prelievi dei partecipanti. Le configurazioni che aggregano imprese con curve di carico complementari, per esempio un’attività diurna e una che lavora su turni continui, ottengono percentuali di condivisione superiori rispetto a raggruppamenti di soggetti con profili sovrapponibili.

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