Appalti pubblici e rischio corruttivo: il 39% delle gare italiane si chiude con un’offerta unica
Il capitolo italiano del rapporto della Commissione europea colloca gli appalti pubblici al primo posto tra i settori esposti al rischio corruttivo, con una rilevazione che le imprese fornitrici leggono anzitutto come indicatore di contendibilità: il 39% delle gare aggiudicate nel 2025 si è chiuso con un’offerta unica, contro una media europea del 27%, mentre il 34% delle aziende italiane dichiara di essere stata esclusa da un affidamento a causa di pratiche scorrette nel triennio, quattro punti sopra il dato medio continentale.
Sul frazionamento artificiale dei contratti la Commissione raccoglie preoccupazioni che riguardano la tenuta della soglia dei 140.000 euro, oltre la quale la procedura competitiva diventa obbligatoria; la suddivisione di un affidamento unitario in importi inferiori mantiene l’operazione nel perimetro dell’affidamento diretto, strumento che il codice dei contratti vigente ha ampliato.
Poiché la stessa relazione registra l’avvio di un’infrastruttura informativa nuova e insieme l’allentamento di alcuni presidi sulla spesa, il quadro che ne risulta per chi contratta con la pubblica amministrazione combina maggiore accessibilità dei dati di gara e minore profondità dei controlli successivi.
Offerta unica e frazionamento dei contratti sotto la soglia di gara
La distanza di dodici punti tra il dato italiano sulle aggiudicazioni con un solo offerente e la media europea misura qualcosa di più stretto della concorrenza formale: un mercato in cui quattro procedure su dieci si chiudono senza confronto tra proposte restituisce alle stazioni appaltanti una base di prezzo non verificata dal mercato, e alle imprese rimaste fuori un costo di partecipazione che scoraggia le candidature successive.
Rispetto alla fascia degli affidamenti di importo minore, la più numerosa in termini di procedure, l’ampliamento dell’affidamento diretto introdotto dal nuovo codice torna sotto osservazione proprio per la riduzione di contendibilità che comporta: la Commissione collega il rischio alla combinazione tra discrezionalità procedurale e assenza di pubblicità preventiva sistematica.
Per un fornitore la conseguenza operativa riguarda la mappatura della domanda, perché i contratti sotto soglia sfuggono in larga parte agli avvisi pubblicati sulle piattaforme di e-procurement e la loro individuazione dipende dalla capacità di leggere gli atti di programmazione e le determine a contrarre delle singole amministrazioni. Il dato sulle esclusioni percepite va letto insieme a questa opacità informativa: il perimetro dove la concorrenza si comprime coincide con quello dove la tracciabilità documentale è più debole.
Portale unico della trasparenza ANAC e digitalizzazione dei procedimenti
Poiché l’accesso ai dati di gara ha rappresentato il principale ostacolo all’analisi comparativa, l’avvio del Portale unico della trasparenza dell’ANAC, online da settembre 2025, sposta una parte del lavoro di verifica dall’istanza di accesso civico alla consultazione diretta, con effetti sulla possibilità di ricostruire serie storiche su aggiudicatari, importi e ricorrenza degli affidamenti diretti.
L’infrastruttura informativa resta separata dal ciclo di vita del contratto: la pubblicazione a valle dell’aggiudicazione documenta l’esito e non le scelte di qualificazione della domanda che lo hanno determinato, mentre l’aggiornamento del codice dei contratti prosegue nella sua applicazione senza che la Commissione possa ancora misurarne l’effetto su trasparenza ed efficacia.
Sul versante giudiziario il rapporto riconosce la digitalizzazione completata per il penale di primo grado e ne chiede l’estensione ai gradi successivi, passaggio che per le imprese incide sulla durata del contenzioso in materia di affidamenti e sull’esigibilità dei crediti verso la pubblica amministrazione; la fiducia delle imprese nell’indipendenza dei giudici, salita al 60%, si colloca su questo terreno.
Riforma della Corte dei conti e limiti alla responsabilità erariale
In vigore da gennaio 2026 e portata davanti alla Corte costituzionale nell’aprile successivo su iniziativa della stessa magistratura contabile, la riforma della responsabilità erariale sostituisce la valutazione caso per caso della colpa grave con una fattispecie tipizzata, circoscritta alla violazione manifesta delle norme, e introduce un tetto al risarcimento: il 30% del danno accertato, con un limite ulteriore pari al doppio della retribuzione annua di chi ha adottato l’atto.
Alla presunzione di buona fede riconosciuta a chi ricopre cariche politiche quando l’atto poggia su pareri interamente favorevoli dell’amministrazione si affianca l’ampliamento dell’elenco degli atti sottoposti a controllo preventivo, accompagnato però da un meccanismo di silenzio-assenso a trenta giorni, prorogabile fino a novanta, esteso agli appalti finanziati dal PNRR.
L’effetto sui tempi di aggiudicazione può risultare favorevole per i fornitori impegnati su commesse con scadenze di rendicontazione europee, mentre l’esito atteso sul recupero delle somme a carico dello Stato, riconosciuto dalla Corte medesima, indica una capacità di deterrenza più bassa. La disciplina si intreccia con l’obbligo di copertura assicurativa per RUP e dirigenti, voce che entra nei costi di struttura delle stazioni appaltanti e, per via indiretta, nella propensione a firmare atti di gara complessi.
Conflitto di interessi e trasparenza dei portatori di interessi
Sul conflitto di interessi la relazione non registra alcun avanzamento: il disegno di legge approvato dalla Camera nel maggio 2024 resta all’esame del Senato e l’ordinamento continua a non disporre di una disciplina organica applicabile a chi ricopre cariche politiche, parlamentari inclusi. Nell’agosto 2025 è stato invece abrogato il periodo di raffreddamento che vietava agli amministratori locali il passaggio immediato alla guida di società pubbliche, scelta su cui ANAC e organizzazioni della società civile hanno chiesto un ripensamento.
Il testo sul lobbying approvato dalla Camera nel gennaio 2026 introduce obblighi di trasparenza per i portatori di interessi ed è ora al Senato, con esenzioni che la Commissione segnala apertamente: sindacati e associazioni datoriali restano fuori dal perimetro, e manca l’impronta legislativa che consentirebbe di ricostruire il contributo dei singoli soggetti al testo normativo. Le società di relazioni istituzionali non sono obbligate a dichiarare per conto di chi operano.
Per le imprese che strutturano l’attività di rappresentanza secondo procedure interne di compliance, l’assenza di un registro operativo produce un’asimmetria: la tracciabilità volontaria non vincola i concorrenti che scelgono di non aderire, e gli standard adottati su base contrattuale o di gruppo restano privi di riscontro nell’ordinamento nazionale.
Raccomandazioni UE e rischio-Paese per i fornitori della pubblica amministrazione
La ricorrenza invariata di molte indicazioni da più edizioni del rapporto costituisce il segnale più consistente per chi valuta l’esposizione al rischio-Paese: la regolazione sistematica del conflitto di interessi e il contrasto alle donazioni veicolate da fondazioni politiche, per cui la Commissione chiede un registro unico dei finanziamenti, risultano privi di progressi, mentre lobbying e istituzione nazionale per i diritti umani secondo i Principi di Parigi si collocano su un progresso limitato.
Anche la riforma della diffamazione con le tutele per la libertà di stampa compare tra le indicazioni non attuate, elemento che nelle valutazioni reputazionali entra come variabile di contesto sulla circolazione delle informazioni relative a commesse pubbliche e beneficiari finali.
